Articolo 44 della Legge 2 giugno 1927, n. 832
Articolo 43Articolo 45
Versione
25 giugno 1927
>
Versione
16 dicembre 2009
Art. 44. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 ,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente