Articolo 39 - Accordo collettivo nazionale ex
Articolo 38Articolo 40
Versione
22 novembre 1990
Art. 39
Contributo ENPAM


1. A favore dei medici specialisti che prestano la loro attivita' ai sensi del presente accordo, l'U.S.L. versa di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al Fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni un contributo del ventidue per cento (22%) di cui il tredici per cento (13%) a proprio carico e il nove per cento (9%) a carico di ogni singolo specialista, calcolato sul compenso tabellare (compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all'art. 32), sul premio di collaborazione (art. 38), sulle quote di carovita (art. 33), sui compensi per eventuali prolungamenti dell'orario di lavoro (art. 18), sui compensi per attivita' extra-moenia (art. 20) e sull'indennita' di disponibilita' (art. 34).
2. In materia si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1989.
Entrata in vigore il 22 novembre 1990
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