Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 luglio 1892 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 luglio 1892 |
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Versioni del testo
- Art. 1.
La somma da stanziare per sussidio dello Stato nella costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie, in base all' art. 9 della legge 30 agosto 1868 n. 4613 , e' fissata in lire 962,500 per l'esercizio 1891-1892 e in lire 1,500,000 per i tre esercizi successivi.
- Art. 2.
E' abrogato l'ultimo capoverso dell' art. 2 della legge 20 luglio 1890 n. 7009 (serie 3ª).
- Art. 3.
L'esecuzione d'ufficio, a termini degli articoli 14 e 15 della legge 30 agosto 1868 n. 4613 , non potra' decretarsi se non sentito il Consiglio di Stato, e nei soli casi di strade che si trovino in costruzione alla pubblicazione della presente legge, ovvero per quelle necessarie per congiungere comuni privi di qualunque comunicazione anche indiretta con i rispettivi capoluoghi di circondario e di mandamento, con stazioni ferroviarie, con porti marittimi o con importanti scali lacuali e fluviali.