Articolo 12 - Accordo della Legge 21 gennaio 2022, n. 10
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19 febbraio 2022
ARTICOLO 12 - CONCORRENZA LEALE

Le Parti Contraenti riconoscono come obiettivo comune la possibilita' di operare in un ambiente competitivo leale e, per i vettori aerei di entrambe le Parti Contraenti, di disporre di pari ed eque opportunita' di concorrenza nell'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate. Pertanto le Parti Contraenti adottano tutte le misure idonee ad assicurare il pieno raggiungimento di tale obiettivo. Le Parti Contraenti affermano l'importanza di una concorrenza libera, leale e non distorta ai fini della promozione degli obiettivi del presente Accordo ed evidenziano come l'esistenza di una normativa generale sulla concorrenza e di una autorita' indipendente della concorrenza nonche' l'applicazione rigorosa ed effettiva delle rispettive leggi sulla concorrenza siano importanti per una offerta efficace dei servizi di trasporto. Le leggi sulla concorrenza di ciascuna Parte Contraente disciplinanti le materie oggetto del presente Articolo, e i loro successivi emendamenti, si applicano alle operazioni dei vettori aerei entro la giurisdizione della rispettiva Parte Contraente. Le Parti Contraenti condividono gli obiettivi di compatibilita' e convergenza della normativa sulla Concorrenza e della sua effettiva applicazione. Esse coopereranno, ove opportuno, sulla effettiva applicazione della legge sulla concorrenza, nonche' sulla divulgazione, nel rispetto delle rispettive regole e giurisprudenza, da parte dei rispettivi vettori aerei o di altri cittadini, di informazioni rilevanti ai fini di una azione di legge sulla concorrenza da parte delle autorita' della concorrenza di ciascuno. Nulla di quanto disposto nel presente Accordo puo' influenzare, limitare o pregiudicare in alcun modo l'autorita' e i poteri delle autorita' e dei tribunali competenti in materia di concorrenza dell'una o l'altra Parte Contraente (e della Commissione Europea) e tutte le questioni relative all'applicazione della normativa sulla concorrenza continuano a ricadere sotto la competenza esclusiva di tali autorita' e tribunali. Pertanto qualsiasi azione adottata in virtu' del presente Articolo da una Parte Contraente non pregiudica in alcun modo le azioni intraprese da tali autorita' e tribunali. Tutte le azioni adottate ai sensi del presente Articolo ricadono sotto l'esclusiva responsabilita' delle Parti Contraenti e sono dirette esclusivamente all'altra Parte Contraente e/o ai vettori aerei che operano servizi di trasporto aventi destinazione/origine nelle Parti Contraenti. Tale azione non e' soggetta alla procedura di composizione delle controversie prevista all'Articolo 24 dell'Accordo.

Concorrenza sleale Ciascuna Parte Contraente elimina tutte le forme di discriminazione o pratiche sleali che possano influire in maniera avversa sulla pari e leale opportunita' dei vettori aerei dell'altra Parte Contraente a competere nell'offerta di servizi di trasporto aereo.

Sussidi ed aiuti pubblici Le Parti Contraenti non offrono ne' autorizzano sussidi o aiuti pubblici ai rispettivi vettori aerei ove tali sussidi o aiuti influenzino ingiustificatamente in modo avverso la leale e pari opportunita' dei vettori aerei dell'altra Parte Contraente a competere nell'offerta di servizi di trasporto aereo. Tali sussidi ed aiuti pubblici possono includere, in via non esaustiva, il finanziamento incrociato, la compensazione delle perdite operative, la messa a disposizione di capitali; sovvenzioni, garanzie, prestiti o assicurazioni a condizioni di favore, tutela dal fallimento, rinuncia al recupero di somme dovute, rinuncia ad un normale ritorno sugli investimenti in fondi pubblici, sgravi fiscali o esenzioni fiscali, compensazioni per oneri finanziari imposti da autorita' pubbliche ed accesso su base discriminatoria o non commerciale alle strutture e servizi di navigazione aerea e aeroportuali, al carburante, all'assistenza a terra, ai servizi di sicurezza, ai sistemi di prenotazione computerizzati, alla assegnazione delle bande orarie (slot) o ad altre strutture e servizi connessi necessari all'esercizio dei servizi aerei. Qualora una Parte Contraente metta a disposizione di un vettore aereo sussidi o aiuti pubblici nel senso indicato al precedente paragrafo 6, deve garantire la trasparenza di tale misura tramite ogni mezzo adeguato, ivi compresa la richiesta che il vettore aereo identifichi il contributo o aiuto pubblico chiaramente e separatamente nella propria contabilita'. Ciascuna Parte Contraente, dietro richiesta dell'altra Parte Contraente, mette a disposizione di quest'ultima in un arco di tempo ragionevole i rendiconti finanziari relativi alle entita' poste sotto la giurisdizione della prima Parte Contraente e qualsiasi altra informazione che possa essere ragionevolmente richiesta dall'altra Parte Contraente ad evidenza del rispetto delle disposizioni del presente Articolo. Tali informazioni possono includere informazioni dettagliate relative ai contributi o aiuti pubblici intesi ai sensi del precedente paragrafo 6. La presentazione di tali informazioni puo' essere soggetta a trattamento di riservatezza dalla Parte Contraente richiedente l'accesso alle informazioni. 9. Nel rispetto di qualsiasi misura adottata dalla competente autorita' e/o tribunale competente in materia di concorrenza, per l'applicazione delle regole di cui ai paragrafi 5 e 6:
a) Qualora una Parte Contraente rilevi che un vettore aereo sia soggetto a discriminazione o pratiche scorrette nel senso indicato ai precedenti paragrafi 5 e 6 e cio' possa essere dimostrato, essa puo' presentare osservazioni in forma scritta all'altra Parte Contraente. Dopo aver informato l'altra Parte Contraente, una Parte Contraente puo' anche contattare gli enti pubblici competenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, ivi compresi enti a livello centrale, regionale, provinciale o locale, per discutere questioni relative al presente Articolo. Inoltre, nell'ottica di risolvere il problema, una Parte Contraente puo' richiedere consultazioni sulla materia in oggetto all'altra Parte Contraente. Tali consultazioni avranno inizio entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta. Nel frattempo le Parti Contraenti si scambieranno reciprocamente informazioni sufficienti a consentire una piena disamina delle preoccupazioni espresse da una delle Parti Contraenti.
b) Nel caso in cui una Parte Contraente non riesca a risolvere la questione tramite consultazione entro trenta (30) giorni dall'avvio delle stesse o le consultazioni non inizino entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta concernente una presunta violazione dei precedenti paragrafi 5 e 6, la Parte Contraente richiedente la consultazione ha la facolta' di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nel presente Accordo ai vettori aerei dell'altra Parte Contraente tramite rifiuto, negazione, revoca o sospensione della autorizzazione/licenza di esercizio o tramite imposizione delle condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio di tali diritti, o applicazione di dazi o adozione di altre misure. Tutte le azioni adottate ai sensi del presente paragrafo sono appropriate, proporzionate e limitate, per ambito e durata, allo stretto necessario.

Antitrust 10. Ciascuna Parte Contraente applica in maniera efficace le normative antitrust in conformita' al paragrafo 2 e vieta ai vettori aerei:
a) di concludere accordi, decisioni o di avviare pratiche concertate con qualsiasi altro vettore aereo, tali che possano influenzare i servizi di trasporto aereo aventi destinazione/origine in tale Parte Contraente e che abbiano lo scopo o l'effetto di prevenire, limitare o distorcere la concorrenza. Tale divieto puo' essere dichiarato inapplicabile laddove tali accordi, decisioni o pratiche contribuiscano a migliorare la produzione o distribuzione di servizi o a promuovere il progresso tecnico o economico, consentendo ai consumatori di godere equamente dei vantaggi risultanti e non puo': (a) imporre ai vettori aerei interessati limitazioni che non siano indispensabili al raggiungimento di tali obiettivi; (b) concedere a tali vettori aerei la possibilita' di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte sostanziale dei servizi in questione;
b) di abusare di posizione dominante in modo tale da influire sui servizi di trasporto aventi destinazione/origine nella Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente garantisce l'esecuzione delle regole antitrust di cui al precedente paragrafo 10 esclusivamente in relazione alla propria autorita' e propri tribunali competenti in materia di concorrenza. Fatte salve le azioni adottate dalla autorita' e/o tribunale competente in materia di concorrenza in merito alla esecuzione delle regole di cui al precedente paragrafo 10, ove una Parte Contraente rilevi che un vettore aereo subisca gli effetti di una presunta violazione del precedente paragrafo 10 e cio' possa essere provato, essa puo' presentare osservazioni in forma scritta all'altra Parte Contraente. Dopo aver informato l'altra Parte Contraente, la Parte Contraente puo' inoltre contattare enti governativi responsabili nel territorio dell'altra Parte Contraente, ivi compresi enti a livello centrale, regionale, provinciale o locale allo scopo di discutere le problennatiche relative al presente Articolo. Inoltre una Parte Contraente puo' richiedere consultazioni sulla materia in oggetto all'altra Parte Contraente nell'ottica di risolvere la questione. Tali consultazioni hanno inizio entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta. Nel frattempo le Parti Contraenti si scambieranno informazioni sufficienti a consentire una piena disamina delle preoccupazioni espresse da una delle Parti Contraenti. Qualora le Parti Contraenti non raggiungano una soluzione della questione tramite consultazioni entro trenta (30) giorni dall'inizio delle consultazioni o le consultazioni non abbiano inizio entro un periodo di trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta in cui si esplicitino le presunte violazioni del paragrafo 10 e, sempre che le autorita' o tribunali competenti in materia di concorrenza abbiano rilevato violazioni delle norme antitrust, la Parte Contraente che ha richiesto la consultazione ha il diritto di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nel presente Accordo ai vettori dell'altra Parte Contraente tramite, rifiuto, negazione, revoca o sospensione dell'autorizzazione/licenza di esercizio o tramite imposizione delle condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio di tali diritti, o applicazione di dazi o adozione di altre misure.
Tutte le azioni adottate ai sensi del presente paragrafo sono appropriate, proporzionate e limitate per ambito e durata allo stretto necessario.

Entrata in vigore il 19 febbraio 2022
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