Articolo 12 del Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196
Articolo 11Articolo 13
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Art. 12. 1. Presso il Ministero della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende unita' sanitarie locali e' istituita, nei limiti della spesa autorizzata da appositi provvedimenti legislativi, una banca dati informatizzata collegata in rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende unita' sanitarie locali, per via informatica, alle regioni, alle province autonome e al Ministero della sanita'; il Ministero perle politiche agricole e' interconnesso, attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati, ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria competenza.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134)) .
4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134)) .
5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134)) .
6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134)) .
Entrata in vigore il 27 settembre 2022
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