Articolo 23 del Decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167
Articolo 22Articolo 24
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2 luglio 1987
Art. 23. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 29 OTTOBRE 1987, N. 440
Entrata in vigore il 2 luglio 1987
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