Provvedimento: […] già acquisito in forza della disciplina predetta ancorché oggetto di controversia giudiziaria, non incide (neppure ai fini di una pronuncia di cessazione della materia del contendere) la disposizione del primo comma dell'art. 23 del d.l. 2 maggio 1987 n. 167, che subordina l'attribuzione dei detti aumenti dell'indennità integrativa speciale al requisito - non previsto dalla normativa del 1980 - del pagamento da parte dell'assicurato di un contributo proporzionale e che non può operare retroattivamente su una situazione soggettiva già consolidatasi in conformità della legislazione anteriore. ( V 3187/86, mass n 446185).*