Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2005
Articolo 22
Versione
3 novembre 1961
Art. 23.
Per quanto riguarda, gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 .
Per quanto non e' previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica.

Entrata in vigore il 3 novembre 1961
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente