Articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2005
Articolo 20Articolo 22
Versione
3 novembre 1961
Art. 21.
Il Consiglio di amministrazione puo' concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, al personale e direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.
La concessione di tali assegni e' subordinata all'esistenza di una o piu' delle condizioni previste dall' articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889 , ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalita', e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.
Entrata in vigore il 3 novembre 1961
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