Articolo 4 del Decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314
Articolo 6Articolo 4 bis
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31 dicembre 2004
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3 marzo 2005
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15 maggio 2005
Art. 4. Finanziamento provvisorio alle regioni 1. (( Entro il 30 settembre 2005 )) , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il Governo approva le proposte normative per adeguare il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 , ai principi contenuti nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie.
Sino alla detta data e' sospesa l'applicazione dell' articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000 , nonche' l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000 . Sino alla medesima data, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere anticipazioni, salvo conguaglio, per le finalita' di cui all'articolo 13, comma 6, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 , ferme restando, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 .
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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