Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 luglio 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 aprile 2002 |
Commentari • 11
- 1. Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 2 dicembre 2025https://www.eius.it/articoli/ · 1
«Rinvio pregiudiziale - Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 4, punto 7 - Nozione di "titolare del trattamento" - Responsabilità del gestore di un mercato online per la pubblicazione dei dati personali contenuti in annunci collocati nel suo mercato online da parte di utenti inserzionisti - Articolo 5, paragrafo 2 - Principio della responsabilità - Articolo 26 - Contitolarità con questi utenti inserzionisti - Articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) - Annunci contenenti dati sensibili - Liceità del trattamento - Consenso - Articoli 24, 25 e 32 - Obblighi del titolare del trattamento - Previa individuazione degli annunci contenenti tali dati - …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 59
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 8835Provvedimento: Sentenza n. 8835/2025 Depositata il 31/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: BIANCHI GIANCARLO, Presidente AR IO, OR IN FA NC EUG, Giudice in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 710/2025 depositato il 03/02/2025 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino N[4 89127 Reggio Di Calabria RC …Leggi di più...
- legge 208/2015·
- art. 2135 c.c.·
- credito d'imposta·
- legge 178/2020·
- art. 55 TUIR·
- reddito agrario·
- imprenditore agricolo·
- spese compensate·
- agevolazione fiscale·
- reddito d'impresa
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Governo e' autorizzato a stipulare un'intesa con la Commissione delle Comunita' europee per istituire il Centro nazionale di informazione e documentazione europea, costituito nella forma di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85, del Consiglio, del 25 luglio 1985, e del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 .
2. Il Centro sara' finanziato dalla Commissione delle Comunita' europee e dallo Stato italiano quali soci fondatori del GEIE e sara' disciplinato mediante l'intesa di cui al comma 1, con la quale si provvedera' in particolare:
a) a prevedere la possibilita' dell'ingresso, in qualita' di soci ordinari, di persone fisiche, persone giuridiche private ed enti pubblici; b) a stabilire il quadro delle fonti di finanziamento in aggiunta alle quote dei soci fondatori; c) a definire forme congiunte di indirizzo e vigilanza, ferme restando le competenze degli organismi di controllo previste dalle norme statali e comunitarie vigenti.
3. Il Centro opera in conformita' alla trasparenza che deve informare le attivita' delle istituzioni dell'Unione europea, con l'obiettivo:
a) di realizzare, anche attraverso le possibilita' offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione, programmi sistematici di diffusione dell'informazione e documentazione europea destinati, sia direttamente, sia attraverso sportelli decentrati, ai cittadini e a determinate categorie di utenti; b) di formare il personale per la diffusione e gestione della documentazione comunitaria; c) di coordinare e razionalizzare le attivita' di documentazione, elaborazione e studio gia' esistenti attraverso una serie di convenzioni con altri centri di studio e documentazione con sede in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea.
4. In favore del Centro trovano applicazione le disposizioni di cui all' art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390 .
5. Le commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari esprimono il parere sullo schema dell'intesa di cui al comma 1, sulle successive modificazioni della stessa, sull'ingresso, in qualita' di soci ordinari, dei soggetti di cui al comma 2, lettera a), e sulla designazione dei componenti degli organi direttivi del Centro da parte del Governo. Il Ministro per le politiche comunitarie presenta annualmente alle predette commissioni una relazione sull'attivita' svolta, sul bilancio e sul programma di attivita' del Centro.
5-bis. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea e' istituito ((per l'anno 2000)) un fondo straordinario di lire 500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale. Le iniziative, che possono avvalersi dei cofinanziamenti previsti dai programmi comunitari e, in particolare, dai programmi PHARE e TACIS di cui ai regolamenti (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989 e (CE) n. 1279/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive modificazioni, debbono avere per oggetto o quadro di riferimento organismi o iniziative europee cui partecipino, oltre all'Italia, almeno altri tre Stati europei di cui almeno uno membro dell'Unione europea. Esse sono promosse dal Centro, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso gli organismi europei interessati.
6. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo annuo di ((2.000 milioni di lire per l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001)) , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.