Articolo 5 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17
Articolo 4Articolo 6
Versione
6 marzo 2010
Art. 5. (Procedura di contestazione di una norma armonizzata) 1. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ritiene, anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o di parti interessate, che una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ai quali fa riferimento e che sono enunciati nell'allegato I, presenta un atto di contestazione al comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE , esponendone i motivi.
Entrata in vigore il 6 marzo 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente