Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 gennaio 1965 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 gennaio 1965 |
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Giurisprudenza • 1
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Versioni del testo
- Art. 1.
Per il pagamento di quanto dovuto alle Societa' esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale ad integrazione dei bilanci delle Societa' medesime per il periodo dal 1 gennaio 1953 al 30 giugno 1962 per effetto delle convenzioni stipulate in base al regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081 , convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002 , e prorogato con decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379 , convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22 , con decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444 , convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692 , con legge 26 maggio 1959, n. 351 , con legge 2 febbraio 1961, n. 32 , e con legge 2 febbraio 1962, n. 40 , sara' inscritta negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e della marina mercantile la complessiva somma di lire 75,5 miliardi. - Art. 2.
Al fine di provvedere all'onere di cui al precedente art. 1, il Ministro per il tesoro e autorizzato ad emettere speciali certificati di credito. Tale emissione, per un ricavo netto di complessive lire 76 miliardi, sara' ripartita come segue:
lire 49,5 miliardi per l'esercizio 1 luglio-31 dicembre 1964;
lire 16,5 miliardi per l'anno finanziario 1965;
lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1966.
I certificati saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1 luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno gli interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1 gennaio e il 1 luglio di ogni anno.
Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento dei titoli stessi.
Agli oneri derivanti dalla emissione e dal collocamento dei certificati di credito, previsti dal primo comma, si fara' fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa. - Art. 3.
Ai certificati di credito, di cui al precedente articolo 2, ai loro interessi ed agli atti comunque ad Mal relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356 .
I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad e essi concessi e possano essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti.