Art. 23-ter. (( (Partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale) )) (( 1. Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalita' di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Resta ferma la facolta' di effettuare forniture dirette di beni e servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, possono essere altresi' concessi contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri. In tale caso, salvo casi di motivata urgenza, la concessione avviene previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parita' di trattamento.
3. Nell'ambito della relazione di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 , e con le modalita' ivi previste, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente alle Camere sulle iniziative avviate in attuazione del presente articolo.
4. La legge 6 febbraio 1992, n. 180 , e' abrogata.
5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge n. 180 del 1992 ))
2. Per le finalita' di cui al comma 1, possono essere altresi' concessi contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri. In tale caso, salvo casi di motivata urgenza, la concessione avviene previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parita' di trattamento.
3. Nell'ambito della relazione di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 , e con le modalita' ivi previste, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente alle Camere sulle iniziative avviate in attuazione del presente articolo.
4. La legge 6 febbraio 1992, n. 180 , e' abrogata.
5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge n. 180 del 1992 ))