Articolo 172 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
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23 aprile 2023
Art. 172. (Commissione permanente di finanziamento)

La Commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri per l'esame del trattamento economico del personale in servizio all'estero, fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad essa deferite dalla legge e su quelle su cui il Ministro per gli affari esteri ritiene di interpellarla.
La Commissione effettua annualmente, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, un esame della situazione generale delle indennita' di servizio all'estero e fissa i criteri di massima per la revisione dei coefficienti. La Commissione procede altresi', entro il primo trimestre di ogni esercizio finanziario, alla valutazione delle necessita' di stanziamento di bilancio per l'esercizio successivo in materia di indennita' di servizio.
La Commissione, nominata con decreto del Ministro, e' composta del Ministro, del direttore generale del personale e dell'amministrazione, dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, di due funzionari diplomatici di cui uno della Direzione generale del personale e uno della Direzione generale delle relazioni culturali, del funzionario preposto al coordinamento degli uffici di cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei conti, del direttore capo della Ragioneria centrale, di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato e di un funzionario della Direzione generale del tesoro. ((7a))
La Commissione e' presieduta dal Ministro, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato, o dal direttore generale del personale o dal vice direttore generale del personale.
Per ciascun membro della Commissione puo' essere nominato un sostituto.
Il presidente puo' chiamare a partecipare alle sedute della Commissione, per consultazioni, anche funzionari di speciale competenza.
Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della Direzione generale del personale e dell'amministrazione.
--------------- AGGIORNAMENTO (7a) La L. 27 dicembre 1973, n. 838 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Della commissione permanente di finanziamento e di quella per l'indennizzo dei danni, istituite presso il Ministero degli affari esteri ai sensi degli articoli 172 e 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , fa parte anche un rappresentante del Ministero della difesa, che viene convocato ogni qual volta si discutano questioni concernenti il personale del Ministero stesso."
Entrata in vigore il 23 aprile 2023
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