Articolo 23 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
Articolo 23Articolo 23 ter
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1 gennaio 2019
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1 gennaio 2020
Art. 23-bis. (Enti internazionalistici) 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi a enti ((pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati)) , impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parita' di trattamento. I relativi bandi individuano modalita' per incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi alle attivita' di cui al primo periodo.
2. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, nell'ambito di priorita' tematiche approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ciascun anno. Sullo schema di decreto e' acquisito il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che e' reso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque adottato. Le spese effettivamente sostenute per i progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e i rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate sono pubblicati in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. La legge 28 dicembre 1982, n. 948 , e' abrogata.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 778.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge 28 dicembre 1982, n. 948 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2020
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