Articolo 155 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
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Art. 155. (Requisiti e modalita' per l'assunzione)

Possono essere assunti a contratto coloro che siano effettivamente residenti da almeno due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui prestare servizio, abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e siano di costituzione fisica idonea all'espletamento delle mansioni per le quali debbono essere impiegati. ((Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53)) Per le assunzioni di cui all'articolo 153 si prescinde dal requisito della residenza.
Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni cui dovranno essere preposti. Nella valutazione dell'attitudine si tiene conto, fra l'altro, della conoscenza delle lingue italiana e locale, o veicolare, dell'ambiente e degli usi locali, del corso di studi effettuati e dei titoli conseguiti, nonche' delle precedenti esperienze lavorative con mansioni almeno equivalenti a quelle previste dal bando di assunzione o, nel caso di impiegati in servizio, immediatamente inferiori. Anche nell'ambito della promozione culturale sono da considerarsi imprescindibili la conoscenza della lingua italiana e di quella locale, o veicolare eventualmente in uso nel Paese, nonche' la conoscenza dell'ambiente e degli usi locali.
Le condizioni di cui al comma precedente sono stabilite con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali, e sono accertate mediante idonee prove d'esame, che garantiscano l'imparzialita' e la trasparenza. Le graduatorie risultanti dalle prove d'esame di cui al presente comma hanno validita' per diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
Il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto sulla base del risultato delle prove. I contratti sono approvati con decreto ministeriale.
Entrata in vigore il 30 giugno 2022
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