Articolo 185 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
Articolo 191Articolo 186
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1 luglio 1970
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15 aprile 1998
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24 giugno 2014
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1 luglio 2015
Art. 185. (Trattamento di reggenza) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89)) .
2. Nel caso in cui il titolare cessi integralmente dal godimento dell'indennita' personale o in caso di vacanza di posto, al reggente vengono attribuiti, in aggiunta alla propria indennita' di servizio, i tre quinti dell'indennita' di servizio spettante al titolare dell'ufficio. (51)
3. Al personale che assuma la reggenza di altro ufficio all'estero non nella stessa sede, spettano tre quarti dell'indennita' prevista per il posto assunto in reggenza, in aggiunta all'indennita' di servizio di cui il predetto personale gia' gode. (51)
4. In nessun caso l'indennita' di servizio all'estero del reggente puo' superare i quattro quinti dell'indennita' di servizio all'estero prevista per il posto assunto in reggenza, ferma la corresponsione, oltre tale limite, degli eventuali aumenti per situazione di famiglia spettantigli sull'indennita' di servizio all'estero in godimento.
5. Se la reggenza e' assunta da personale che non goda di indennita' di servizio all'estero, spetta un trattamento di reggenza corrispondente ai quattro quinti dell'indennita' di servizio, oltre agli eventuali aumenti per situazione di famiglia.(21) (51)
--------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso." ------------ AGGIORNAMENTO (51)
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 , convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 1, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1° gennaio 2015.
Entrata in vigore il 1 luglio 2015
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