Articolo 13 del Decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27
Articolo 12
Versione
30 marzo 2019
>
Versione
29 maggio 2019
Art. 13. Disposizioni finanziarie 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ((conseguenti all'attuazione del presente decreto)) .
Entrata in vigore il 29 maggio 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente