Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 marzo 1985 |
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| Data dell'ultima modifica : | 10 ottobre 2024 |
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- 1. VENDITA IMMOBILIARE: Preliminare valido anche in caso di immobile parzialmente abusivo.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Non ricorre inadempimento del promittente venditore se il promissario acquirente è a conoscenza della – parziale o totale – abusività dell'immobile. Nel contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato dopo l'entrata in vigore della legge n. 47/1985, la sanzione della nullità prevista dall'art. 40 della legge trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi, e non per quelli con efficacia obbligatoria come il preliminare di vendita. La dichiarazione, o la documentazione, che attesta la regolarità della edificazione, può essere fornita all'atto della stipulazione del contratto traslativo definitivo, o anche in corso di giudizio e prima della pronuncia della …
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- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/10/2020, n. 23745Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 36738-2018 proposto da: AR GI DECIMO, AR NI, elettivamente domiciliati in Roma, Via Paolo Emilio 32, presso lo studio dell'avvocato Marco Feroci, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Andrea Pavanini; - ricorrenti - Civile Sent. Sez. U Num. 23745 Anno 2020 Presidente: LOMBARDO LUIGI IOVANNI Relatore: LOMBARDO LUIGI IOVANNI Data pubblicazione: 28/10/2020 contro REIONE AUTONOMA IU EN IA, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Colonna 355, presso l'Ufficio distaccato della Regione stessa, rappresentata e difesa dagli avvocati MA Cossina e Beatrice Croppo; - controricorrente - AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO …Leggi di più...
- deduzione del motivo·
- fondamento·
- denuncia di violazione o falsa applicazione di legge·
- modalità·
- impugnazioni civili·
- indicazione dei motivi e delle norme di diritto·
- cassazione (ricorso per)·
- ricorso·
- forma e contenuto
Versioni del testo
- Capo I. : Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia. sanzioni amministrative e penali
- Art. 1. (Legge-quadro)
Fermo restando quanto previsto dal capo IV, le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformita' ai principi definiti dai capi I, II e III della presente legge.
Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme della presente legge.
Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. - Art. 2. (Sostituzione di norme)
Le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui all' articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , ed agli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .