Articolo 3 del Decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38
Articolo 2Articolo 4
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11 giugno 2020
Art. 3. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica alle navi da passeggeri, ad eccezione di:
a) navi militari e da trasporto truppe;
b) unita' da diporto e unita' da diporto veloci;
c) unita' che operano esclusivamente nelle aree portuali o nelle acque navigabili interne.
Entrata in vigore il 11 giugno 2020
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