Art. 79. (Individuazione dell'autorita' competente) 1. ((La gestione di un APA o di un ARM e' soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Consob, in conformita' a quanto previsto dal titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, e dai relativi atti delegati. La Consob revoca l'autorizzazione concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di cui agli articoli 27-sexies e 27-septies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014.)) 1-bis. La CONSOB pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.
2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al comma 1 e sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA o di un ARM per accertare che essi rispettino le condizioni di esercizio previste dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. A tali fini la CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere a), b) e d). ((I soggetti incaricati della revisione legale dei conti di APA e ARM comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' dei soggetti sottoposti a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'attivita' o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio.)) 2-bis. La CONSOB puo' disciplinare con regolamento la procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1.
(73)
----------- AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall' articolo 93 della direttiva 2014/65/UE , con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al comma 1 e sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA o di un ARM per accertare che essi rispettino le condizioni di esercizio previste dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. A tali fini la CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere a), b) e d). ((I soggetti incaricati della revisione legale dei conti di APA e ARM comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' dei soggetti sottoposti a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'attivita' o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio.)) 2-bis. La CONSOB puo' disciplinare con regolamento la procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1.
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----------- AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall' articolo 93 della direttiva 2014/65/UE , con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".