Articolo 11 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 13Articolo 12 bis
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Art. 11. Composizione del gruppo 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:
a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);
a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle societa' che controllano una Sim o una societa' di gestione del risparmio, individuate ai sensi della lettera b);
b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attivita' bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ((nonche' altre attivita' finanziarie o attivita' connesse e strumentali, come individuate)) ai sensi dell'articolo 59, comma 1, (( lettera b) e lettera c) )) , del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:
1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una societa' di gestione del risparmio;
2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una societa' di gestione del risparmio.
1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), e' iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione e' trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob.
Entrata in vigore il 8 aprile 2023
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