2. La CONSOB puo' costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrita' del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'offensivita' del fatto, delle qualita' personali del colpevole e dell'entita' del prodotto o del profitto conseguito dal reato. )) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58 , si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito".