Articolo 35 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 49Articolo 46 bis
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1 luglio 1998
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26 novembre 2003
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16 aprile 2014
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28 marzo 2026
Art. 35. Albo 1. Le Sgr sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA.
Le societa' di gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater, sono iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato all'albo.
2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni all'albo di cui al comma 1 ((e le cancellazioni da esso)) . ((La Consob informa l'AESFEM delle autorizzazioni rilasciate o ritirate e di qualsiasi modifica dell'elenco degli OICR gestiti o commercializzati nell'Unione europea dalle Sgr autorizzate. Nel caso di GEFIA autorizzati, le informazioni sono comunicate all'AESFEM su base trimestrale.)) ((132)) 3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

--------------- AGGIORNAMENTO (132)
Il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026".
Entrata in vigore il 28 marzo 2026
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