Articolo 9 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 7 deciesArticolo 7 duodecies
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Art. 9. (Revisione legale). 1. Alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf si applica l'articolo 159, comma 1.
2. Per le societa' di gestione del risparmio, il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune ((di diritto italiano)) .
(( 2-bis. Per i fondi comuni di diritto italiano gestiti da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE, il giudizio sul rendiconto del fondo, in conformita' ai principi di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , e' rilasciato da un revisore legale o da una societa' di revisione legale iscritti nel Registro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del medesimo decreto. Ferme restando le disposizioni concernenti le modalita' di conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico vigenti negli ordinamenti nazionali in cui le societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE hanno sede legale, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , con riferimento agli enti sottoposti a regime intermedio. ))
Entrata in vigore il 11 marzo 2021
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