Articolo 165 sexies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 165 quinquiesArticolo 187 bis
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Art. 165-sexies. (Obblighi delle societa' italiane controllate) 1. Il bilancio delle societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119 ((...)) ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da societa' aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, e' corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la societa' italiana e la societa' estera controllante, nonche' le societa' da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione e' altresi' sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.
Entrata in vigore il 27 marzo 2024