Art. 95. (Disposizioni di attuazione) 1. La Consob, conformemente alle disposizioni europee di riferimento, detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare:
a) con riferimento alle offerte di titoli, la procedura di approvazione del prospetto e degli eventuali supplementi, nonche' il contenuto della domanda di approvazione rivolta alla Consob prevista dall'articolo 94, comma 3;
b) con riferimento alle offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, la procedura e i termini di approvazione del prospetto, e degli eventuali supplementi, nonche' il contenuto della domanda di approvazione alla Consob, prevista dall'articolo 94-bis, comma 1, la Consob puo', stabilire con regolamento il contenuto del prospetto in relazione a particolari categorie di prodotti finanziari;
c) le modalita' da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione ((, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42-bis)) ;
d) le modalita' di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parita' di trattamento tra i destinatari;
e) le procedure organizzative e decisionali interne per l'adozione dell'atto finale di approvazione del prospetto, anche mediante attribuzione della competenza a personale con qualifica dirigenziale.
2. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti ad osservare l'emittente, l'offerente e gli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica di prodotti finanziari nonche' coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti.
3. Con proprio regolamento la Consob puo' stabilire, secondo un criterio di proporzionalita' degli oneri amministrativi a carico degli emittenti, i casi in cui vige l'obbligo di sostituzione previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento prospetto.
a) con riferimento alle offerte di titoli, la procedura di approvazione del prospetto e degli eventuali supplementi, nonche' il contenuto della domanda di approvazione rivolta alla Consob prevista dall'articolo 94, comma 3;
b) con riferimento alle offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, la procedura e i termini di approvazione del prospetto, e degli eventuali supplementi, nonche' il contenuto della domanda di approvazione alla Consob, prevista dall'articolo 94-bis, comma 1, la Consob puo', stabilire con regolamento il contenuto del prospetto in relazione a particolari categorie di prodotti finanziari;
c) le modalita' da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione ((, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42-bis)) ;
d) le modalita' di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parita' di trattamento tra i destinatari;
e) le procedure organizzative e decisionali interne per l'adozione dell'atto finale di approvazione del prospetto, anche mediante attribuzione della competenza a personale con qualifica dirigenziale.
2. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti ad osservare l'emittente, l'offerente e gli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica di prodotti finanziari nonche' coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti.
3. Con proprio regolamento la Consob puo' stabilire, secondo un criterio di proporzionalita' degli oneri amministrativi a carico degli emittenti, i casi in cui vige l'obbligo di sostituzione previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento prospetto.