Articolo 157 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 65 terArticolo 65 quinquies
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1 luglio 1998
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29 febbraio 2004
Art. 157. Effetti dei giudizi sui bilanci (( 1. Salvi i casi previsti dall'articolo 156, comma 4, la
deliberazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio d'esercizio puo' essere impugnata, per mancata conformita' del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la medesima quota di capitale della societa' con azioni quotate possono richiedere al tribunale di accertare la conformita' del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. )) 2. La CONSOB puo' esercitare in ogni caso le azioni previste dal
comma 1 entro sei mesi dalla data di deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato presso l'ufficio del registro delle imprese.
3. Il presente articolo non si applica alle societa' con azioni
quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.
4. Per le societa' cooperative, la percentuale di capitale indicata
nel comma 1 e' rapportata al numero complessivo dei soci.
Entrata in vigore il 29 febbraio 2004
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