Articolo 83 undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 65 bisArticolo 68 quinquies
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20 marzo 2010
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17 luglio 2012
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24 settembre 2016
Art. 83-undecies. (Obblighi degli emittenti azioni) 1. Gli emittenti azioni aggiornano il libro dei soci in conformita' alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 83-novies, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), dell'articolo 83-duodecies nonche', nell'ipotesi di sollecitazione di deleghe promossa dall'emittente stesso, in conformita' alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 144, comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime.
2. Fermo restando l' articolo 2421 del codice civile , anche qualora il libro soci non sia formato o tenuto con strumenti informatici, le risultanze del medesimo libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato.
3. Alle societa' cooperative non si applica il comma 1.
4. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 .

((68)) ------------- AGGIORNAMENTO (68)
Il D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) la ristrutturazione dei Capi I e II del Titolo II della Parte III.
Entrata in vigore il 24 settembre 2016
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