Articolo 167 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 123 terArticolo 79 sexies decies
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1 luglio 1998
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1 novembre 2007
Art. 167. Gestione infedele 1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nella
prestazione del servizio di gestione di portafogli (( . . . )) o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
Entrata in vigore il 1 novembre 2007
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