Art. 25-bis. (Depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche) 1. Gli articoli 21, 23 e 24-bis si applicano all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche.
Rimane fermo quanto stabilito ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30 .
(( 2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle banche non autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento, ferme restando le attribuzioni delle autorita' competenti degli Stati membri di origine, i poteri di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis e 2-quater; all'articolo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4; all'articolo 7, ad eccezione dei commi 2, 2-bis e 3; all'articolo 7-bis, fermi restando i poteri della Banca d'Italia previsti dal medesimo articolo. I poteri previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2, non si applicano ai depositi strutturati. )) --------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , nel modificare l' art. 11 della L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha conseguentemente disposto (con l'art. 24-bis, comma 1) che le disposizioni del presente articolo, limitatamente ai prodotti assicurativi, si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006. --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 , convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 , nel modificare l' art. 11 della L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha conseguentemente disposto (con l'art. 34-quater, comma 1) che Le disposizioni del presente articolo, limitatamente, ai prodotti assicurativi, si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove previste, dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). --------------- AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall' articolo 93 della direttiva 2014/65/UE , con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
Rimane fermo quanto stabilito ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30 .
(( 2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle banche non autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento, ferme restando le attribuzioni delle autorita' competenti degli Stati membri di origine, i poteri di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis e 2-quater; all'articolo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4; all'articolo 7, ad eccezione dei commi 2, 2-bis e 3; all'articolo 7-bis, fermi restando i poteri della Banca d'Italia previsti dal medesimo articolo. I poteri previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2, non si applicano ai depositi strutturati. )) --------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , nel modificare l' art. 11 della L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha conseguentemente disposto (con l'art. 24-bis, comma 1) che le disposizioni del presente articolo, limitatamente ai prodotti assicurativi, si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006. --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 , convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 , nel modificare l' art. 11 della L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha conseguentemente disposto (con l'art. 34-quater, comma 1) che Le disposizioni del presente articolo, limitatamente, ai prodotti assicurativi, si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove previste, dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). --------------- AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall' articolo 93 della direttiva 2014/65/UE , con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".