Articolo 127 sexies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 79 novies 1Articolo 79 novies 2
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21 agosto 2014
Art. 127-sexies. (( (Azioni a voto plurimo).)) (( 1. In deroga all' articolo 2351, quarto comma, del codice civile , gli statuti non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo.
2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le societa' che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le societa' risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali societa' possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle gia' emesse limitatamente ai casi di:
a) aumento di capitale ai sensi dell' articolo 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione;
b) fusione o scissione.
3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni ne' ai sensi dell'articolo 127-quinquies.
4. Ove la societa' non si avvalga della facolta' di emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, e' esclusa in ogni caso la necessita' di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell' articolo 2376 del codice civile , da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo ))
Entrata in vigore il 21 agosto 2014
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