Articolo 133 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 60 bisArticolo 55 bis
Versione
1 luglio 1998
Art. 133. Esclusione su richiesta dalle negoziazioni 1. Le societa' italiane con azioni quotate nei mercati
regolamentati italiani, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, possono richiedere l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l'ammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, purche' sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondi i criteri stabiliti dalla CONSOB con regolamento.
Entrata in vigore il 1 luglio 1998
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