Articolo 187 terdecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 187 duodeciesArticolo 187 quaterdecies
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8 aprile 2023
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21 marzo 2025
Art. 187-terdecies. (( (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali ed amministrative). )) ((1. Quando per lo stesso fatto e' stata applicata, a carico del reo, dell'autore della violazione o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato:
a) l'autorita' giudiziaria o la CONSOB tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive gia' irrogate;
b) l'esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa e' limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorita' amministrativa ovvero da quella giudiziaria.)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58 , si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito".
Entrata in vigore il 21 marzo 2025
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