Articolo 187 ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 187 bisArticolo 187 ter 1
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12 maggio 2005
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1 ottobre 2018
Art. 187-ter. (Manipolazione del mercato). (( 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5. )) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107)) .
(( 4. Non puo' essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformita' alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. )) 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107)) .
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107)) .

--------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58 , si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito".
Entrata in vigore il 1 ottobre 2018
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