2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5. )) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107)) .
(( 4. Non puo' essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformita' alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. )) 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107)) .
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58 , si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito".