Art. 173. Omessa alienazione di partecipazioni 1. Gli amministratori di societa' con azioni quotate, o di societa'
che partecipano al capitale di societa' con azioni quotate, i quali violano gli obblighi di alienazione delle partecipazioni previsti dagli articoli 110 e 121 sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa (( da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. ))
che partecipano al capitale di societa' con azioni quotate, i quali violano gli obblighi di alienazione delle partecipazioni previsti dagli articoli 110 e 121 sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa (( da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. ))