Articolo 76 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 135 octiesArticolo 77
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26 agosto 2017
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6 marzo 2026
Art. 76. ((Pubblicazione differita)) 1. ((In conformita' a quanto previsto dagli articoli 7 e 20 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, la Consob ha il potere di:)) a) autorizzare il gestore di una sede di negoziazione o un'impresa di investimento che concluda, anche come internalizzatore sistematico, per proprio conto o per conto dei clienti, operazioni in strumenti finanziari, a differire la pubblicazione delle informazioni post-negoziazione sulle operazioni ((, stabilite dall'articolo 6 del citato regolamento;)) b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 9 FEBBRAIO 2026, N. 28)) ;
c) revocare l'autorizzazione concessa ai sensi del presente comma.
2. La Consob disciplina con regolamento il contenuto e le modalita' di presentazione della domanda di autorizzazione alla pubblicazione differita.
3. ((I provvedimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sono adottati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, in relazione agli strumenti del debito sovrano emessi dallo Stato italiano o a loro categorie.)) 4. ((Fermo restando l'esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, in caso di consultazione da parte dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, le autorita' nazionali competenti sono la Consob e, relativamente ai titoli di Stato, anche il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.))
(73)

--------------- AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall' articolo 93 della direttiva 2014/65/UE , con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
Entrata in vigore il 6 marzo 2026
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