Articolo 93 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 35 undeciesArticolo 41 bis
Versione
1 luglio 1998
Art. 93. Definizione di controllo 1. Nella presenta parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell' articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile , anche:
a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.
2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a societa' controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.
Entrata in vigore il 1 luglio 1998
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