Articolo 100 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 99Articolo 93 1
Versione
1 luglio 1998
>
Versione
12 marzo 2006
>
Versione
16 agosto 2007
>
Versione
19 dicembre 2012
>
Versione
13 dicembre 2016
>
Versione
11 marzo 2021
Art. 100. (( (Casi di esenzione). )) (( 1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a f), del regolamento prospetto.
2. Sono esentate dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento prospetto, le offerte di titoli di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob, comunque nei limiti di importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro, con il regolamento di cui alla lettera c) del comma 3.
3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli e:
a) rivolte ai soli investitori qualificati, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie;
b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
d) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a dodici mesi.
4. La Consob puo' individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte. ))
Entrata in vigore il 11 marzo 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente