Articolo 124 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 120Articolo 69
Versione
1 luglio 1998
Art. 124. Casi di inapplicabilita' 1. La CONSOB puo' dichiarare inapplicabili gli articoli 120, 121, 122 e 123, comma 2, secondo periodo, alle societa' italiane con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea, in considerazione della normativa applicabile a tali societa' in forza della quotazione.
Entrata in vigore il 1 luglio 1998
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