Articolo 152 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 61 bisArticolo 64 quinquies
Versione
1 luglio 1998
>
Versione
29 febbraio 2004
Art. 152. Denunzia al tribunale (( 1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono recare danno alla societa' o ad una o piu' societa' controllate, possono denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell' articolo 2409 del codice civile . In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della societa' ed il tribunale puo' revocare anche i soli amministratori.
2. La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento dei doveri di vigilanza del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, puo' denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell' articolo 2409 del codice civile ; le spese per l'ispezione sono a carico della societa'. )) 3. Il comma 2 non si applica alle societa' con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U.
bancario.
Entrata in vigore il 29 febbraio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente