Articolo 205 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 114 bisArticolo 124 quater
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1 luglio 1998
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16 agosto 2007
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1 novembre 2007
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19 dicembre 2012
Art. 205. Quotazioni di prezzi (( 1. Le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, da internalizzatori sistematici non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari ne' offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II. ))
Entrata in vigore il 19 dicembre 2012
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