Articolo 117 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 135Articolo 71 bis
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27 giugno 2015
Art. 117. Informazione contabile 1. Alle societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea non si applicano i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato previsti dall' articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 , dall' articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e dall' articolo 61 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 .
2. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con regolamento tra i principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con quelli delle direttive emanate in materia dall'Unione Europea quelli sulla base dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione sia in mercati di paesi extracomunitari possono, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, redigere il bilancio consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di paesi extracomunitari. L'individuazione dei principi ha luogo su proposta della CONSOB, da formularsi d'intesa con la Banca d'Italia per le banche e per le societa' finanziarie previste dall' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e con l' ((Ivass)) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione previste dall' articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 .
Entrata in vigore il 27 giugno 2015
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