Articolo 14 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 13Articolo 12 bis
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Art. 14. (Partecipanti al capitale) 1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15 possiedono requisiti di onorabilita' e soddisfano criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della societa' partecipata.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua:
a) i requisiti di onorabilita';
b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della societa' che il titolare della partecipazione puo' esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le Sicav e le Sicaf si fa riferimento alle sole azioni nominative e le disposizioni di cui al comma 2 stabiliscono le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.
(( 4. Ai fini dei commi 1 e 2 si considerano anche:
a) le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona;
b) i casi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b);
c) i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto. )) 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'articolo ((15, comma 1, lettera a).)) 6. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile . Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
7. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.
(( 8. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2, le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a), devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla Consob. )) --------------- AGGIORNAMENTO (62)
Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , come modificato dal presente decreto legislativo, continua ad applicarsi l' articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa".
Entrata in vigore il 30 novembre 2021
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