a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui e' destinata l'offerta delle quote o azioni.
c) alla forma aperta o chiusa e alle modalita' di partecipazione, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima;
e) alle condizioni e alle modalita' con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:
a) le categorie di investitori non professionali nei cui confronti e' possibile commercializzare quote di FIA italiani riservati, secondo le modalita' previste dall'articolo 43;
b) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le societa' di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita' del rendiconto e dei prospetti periodici;
c) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi;
d) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5). ))