Articolo 39 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 27Articolo 32 ter 1
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Art. 39. (( (Struttura degli Oicr italiani). )) (( 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui e' destinata l'offerta delle quote o azioni.
c) alla forma aperta o chiusa e alle modalita' di partecipazione, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima;
e) alle condizioni e alle modalita' con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:
a) le categorie di investitori non professionali nei cui confronti e' possibile commercializzare quote di FIA italiani riservati, secondo le modalita' previste dall'articolo 43;
b) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le societa' di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita' del rendiconto e dei prospetti periodici;
c) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi;
d) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5). ))
Entrata in vigore il 16 aprile 2014
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