Articolo 194 bis del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 190Articolo 188
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Art. 194-bis. (Criteri per la determinazione delle sanzioni) 1. Nella determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: (66)
a) gravita' e durata della violazione;
b) grado di responsabilita';
c) capacita' finanziaria del responsabile della violazione;
d) entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
((g-bis) la criticita' dell'indice di riferimento per la stabilita' finanziaria;)) h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.

(61) (84)

-------------- AGGIORNAMENTO (61)
Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell' articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo". -------------- AGGIORNAMENTO (84)
Successivamente la Corte Costituzionale , con sentenza 20 febbraio - 21 marzo 2019, n. 63 (in G.U. 1ª s.s. 27/03/2019, n. 13), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 6, comma 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall' art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 " e "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 [...] nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all' art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998 ". ----------- AGGIORNAMENTO (66)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 71 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che al comma 1 del presente articolo "le parole: «Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie» sono sostituite dalle seguenti: «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni»".
Entrata in vigore il 28 marzo 2019
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