Art. 199. (( (Societa' fiduciarie).)) (( 1. Fino alla riforma organica della disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 60, comma 4 , del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 .
2. Le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 , che svolgono attivita' di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di societa' per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall' articolo 2327 del codice civile , sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , ma non possono esercitare le attivita' elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza si applica l' articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, e' comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all' articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 , ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all' articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , al fine di assicurare il rispetto da parte delle societa' fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 . Alle societa' fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110 , 113-bis , 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , in quanto compatibili.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'Italia, per quanto concerne le societa' di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza. )) ------------- AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 , nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 , ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "All'articolo 9, comma 8, capoverso articolo 199, comma 1, dopo le parole: "23 luglio", la parola: "1966" e' sostituita dalla seguente:
"1996"".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 . I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
2. Le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 , che svolgono attivita' di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di societa' per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall' articolo 2327 del codice civile , sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , ma non possono esercitare le attivita' elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza si applica l' articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, e' comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all' articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 , ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all' articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , al fine di assicurare il rispetto da parte delle societa' fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 . Alle societa' fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110 , 113-bis , 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , in quanto compatibili.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'Italia, per quanto concerne le societa' di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza. )) ------------- AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 , nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 , ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "All'articolo 9, comma 8, capoverso articolo 199, comma 1, dopo le parole: "23 luglio", la parola: "1966" e' sostituita dalla seguente:
"1996"".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 . I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".