Art. 16.
(Sospensione del diritto di ((voto e degli altri diritti, obbligo)) di alienazione)
1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le ((soglie stabilite dall'articolo 15, comma 1)) , non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni ((previste dall'articolo 15, quando sia)) intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia puo' vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2.
2. La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, puo' in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla ((societa', anche derivanti da un contratto o da una clausola statutaria, inerenti)) a una partecipazione qualificata in una SIM, in una societa' di gestione del risparmio, in una Sicav o in una Sicaf, ((quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni previsti dall'articolo 15, comma 2.)) 3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si applica l'articolo 14, ((commi 6 e 7)) .
4. La Banca d'Italia puo' fissare un termine entro il quale devono essere alienate le partecipazioni ((eccedenti le soglie stabilite dall'articolo 15, comma 1, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dall'articolo 15, quando, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente fissato, oppure quando, ai sensi del comma 2, sia disposta la sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa')) .
(( 4-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale il divieto puo' intervenire, oppure quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2. ))
(Sospensione del diritto di ((voto e degli altri diritti, obbligo)) di alienazione)
1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le ((soglie stabilite dall'articolo 15, comma 1)) , non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni ((previste dall'articolo 15, quando sia)) intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia puo' vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2.
2. La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, puo' in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla ((societa', anche derivanti da un contratto o da una clausola statutaria, inerenti)) a una partecipazione qualificata in una SIM, in una societa' di gestione del risparmio, in una Sicav o in una Sicaf, ((quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni previsti dall'articolo 15, comma 2.)) 3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si applica l'articolo 14, ((commi 6 e 7)) .
4. La Banca d'Italia puo' fissare un termine entro il quale devono essere alienate le partecipazioni ((eccedenti le soglie stabilite dall'articolo 15, comma 1, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dall'articolo 15, quando, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente fissato, oppure quando, ai sensi del comma 2, sia disposta la sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa')) .
(( 4-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale il divieto puo' intervenire, oppure quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2. ))