Art. 4-bis. (Individuazione dell'autorita' competente e delle autorita' competenti settoriali ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009, e successive modificazioni, relativo alle agenzie di rating del credito) 1. La Consob e' l'autorita' competente ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, ed esercita i poteri previsti dal predetto regolamento.
2. La Consob, la Banca d'Italia, l'Ivass e la COVIP sono le autorita' settoriali competenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento di cui al comma 1. Le predette autorita' collaborano tra loro e si scambiano informazioni, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa. ((61)) --------------- AGGIORNAMENTO (61)
Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 4, comma 22) che nel presente articolo la parola «Isvap» e' sostituita dalla seguente: «Ivass».
2. La Consob, la Banca d'Italia, l'Ivass e la COVIP sono le autorita' settoriali competenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento di cui al comma 1. Le predette autorita' collaborano tra loro e si scambiano informazioni, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa. ((61)) --------------- AGGIORNAMENTO (61)
Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 4, comma 22) che nel presente articolo la parola «Isvap» e' sostituita dalla seguente: «Ivass».