Articolo 110 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 95Articolo 55 sexies
Versione
1 luglio 1998
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Versione
28 dicembre 2007
Art. 110. ((Inadempimento degli Obblighi )) 1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta non puo' essere esercitato e (( i titoli )) eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere ((alienati)) entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.
(( 1-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 192, comma 1, la Consob, in alternativa all'alienazione di cui al comma 1, con provvedimento motivato, avuto riguardo tra l'altro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti che conseguirebbero all'alienazione e alle modifiche intervenute nella compagine azionaria, puo' imporre la promozione dell'offerta totalitaria al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli.
1-ter. L'alienazione prevista dal comma 1 o la promozione dell'offerta prevista dal comma 1-bis fanno venire meno la sospensione del diritto di voto di cui al comma 1. ))
Entrata in vigore il 28 dicembre 2007
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